STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“GRUPPO DI STUDIO ITALIANO ATEROSCLEROSI, TROMBOSI E BIOLOGIA VASCOLARE”

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “Gruppo di Studio Italiano Aterosclerosi, Trombosi e Biologia Vascolare”.
L’Associazione è libera, apartitica e non ha fini di lucro.
Art. 2 – L’Associazione ha sede legale in Roma, Via Flaminia n. 135 – 00196 Roma.

Art. 3 – L’Associazione ha finalità, di interesse generale e di utilità sociale, di promuovere l’attività di studio e di ricerca scientifica nei settori dell’aterosclerosi, della trombosi e della biologia vascolare in cardiologia. In particolare, si propone i seguenti scopi:

  • promuovere iniziative atte a sviluppare, tra medici e cardiologi, lo studio dell’aterosclerosi, della trombosi e della biologia vascolare in cardiologia;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica e le strutture pubbliche sulla necessità di questa branca della cardiologia;
  • promuovere l’organizzazione di convegni, congressi e conferenze stampa, ai fini di cui ai precedenti punti a) e b);
  • collaborare con autorità, enti e associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini;
  • compiere direttamente e incoraggiare studi e pubblicazioni scientifiche, raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, svolgere e sovvenzionare progetti di ricerca nell’ambito della fisiopatologia, della diagnostica e della terapia cardiologia;
  • favorire lo sviluppo, anche con accordi di natura economica, di iniziative relative all’attività educazionale e di aggiornamento professionale degli Associati.

Al fine di raggiungere i propri scopi, l’Associazione potrà realizzare, gestire, promuovere e coordinare ricerche e studi, anche multicentrici; potrà assumere interessenze e partecipazioni in società, enti e organismi con attività anche indirettamente analoga alla propria; potrà costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio.
Art. 4 – L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci Ordinari, colore che siano interessati alle finalità di cui all’art. 3 e che abbiano i seguenti requisiti:

  • laureati in medicina e chirurgia dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • laureati in discipline diverse da quella di cui al precedente punto a), dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • laureati dipendenti di:
    1. università;
    2. enti privati o pubblici di ricerca scientifica;
    3. società operanti nel campo della ricerca biomedica.

Con la qualifica di Soci Aggregati, possono venire ammessi colore che siano interessati alle finalità di cui all’art. 3 e che siano:

  • studenti e specializzandi;
  • personale infermieristico, dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di policlinici e ospedali universitari;
  • personale con qualifica tecnica, dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, di enti privati o pubblici di ricerca scientifica, università e società operanti nel campo della ricerca biomedica. Fanno parte dell’Associazione, in qualità di Soci Onorari, coloro che, per riconosciuti meriti scientifici e culturali, siano nominati tali, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Generale.

Art. 6 – Per divenire Soci dell’Associazione, gli interessati devono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità fissate da apposito regolamento.
I Soci Ordinari hanno diritto ad un voto in seno all’Assemblea e lo esercitano personalmente o tramite delega ad altro Socio Ordinario. Ogni Socio Ordinario può rappresentare in seno all’Assemblea non più di due Soci Ordinari.

I Soci Aggregati ed i Soci Onorari partecipano all’Assemblea Generale, ma non hanno diritto di voto.
Decade da membro dell’Associazione il Socio che:

  • presenti domanda scritta di dimissioni;
  • non possegga più i requisiti richiesti dal precedente articolo 3.
  • non partecipi per tre anni consecutivi in alcun modo alla vita associativa con decisione presa dal Consiglio Direttivo.

Decade, inoltre, da membro dell’Associazione il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sentito eventualmente il Collegio dei Probiviri, perda la capacità di agire, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell’Associazione o riportato una condanna che menomi la sua onorabilità, o per altri gravi motivi.
La perdita della qualità di socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – L’Assemblea Generale è composta da tutti i Soci ed ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme e con le modalità stabilite dall’apposito regolamento elettorale;
  • nomina eventualmente il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
  • stabilisce le linee direttive dell’attività dell’Associazione;
  • approva le relazioni annuali sull’attività dell’Associazione;
  • approva i bilanci consuntivi e ratifica i bilanci preventivi;
  • approva eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci Ordinari,
  • delibera sullo scioglimento dell’associazione.

Art. 9 – L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, in occasione del Congresso Nazionale o, comunque, può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci Ordinari, che devono indicare anche l’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale deve essere convocata mediante comunicazione scritta a ciascun socio, da spedirsi almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea ordinaria ed almeno dieci giorni prima di quella fissata per l’assemblea straordinaria. L’avviso di convocazione, che deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, anche per l’eventuale seconda convocazione, è trasmesso ai Soci con messaggio di posta elettronica e pubblicato sul sito Internet dell’Associazione.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di una sua assenza od impedimento, dal Presidente Eletto; il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione.
L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei Soci Ordinari, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci Ordinari presenti.
Le deliberazioni debbono, in entrambi i casi, essere prese a maggioranza di due terzi di presenti relativamente ai punti f) e h) del precedente articolo 8 ed a maggioranza semplice per le altre deliberazioni.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, escluso solo ciò che, per legge o per statuto, è riservato all’Assemblea Generale.

In particolare gli sono attribuiti i seguenti compiti:

  • propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto;
  • delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci e dichiara, sentito eventualmente il Collegio dei Probiviri, la perdita della qualità di socio;
  • propone all’Assemblea Generale la nomina dei Soci Onorari;
  • amministra il patrimonio dell’Associazione;
  • predispone il piano finanziario annuale; predispone, con l’ausilio dei Revisori dei Conti, se nominati, il bilancio preventivo che verrà ratificato da parte dell’Assemblea e redige il bilancio consultivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • predispone e approva, quando necessario, i regolamenti relativi all’iscrizione dei soci, alla disciplina elettorale ed al funzionamento degli organi ed Organismi dell’Associazione e le loro modifiche;
  • propone all’Assemblea Generale tutte le nomine eventualmente necessarie per nuovi organismi od enti cui l’Associazione intenda partecipare;
  • propone all’Assemblea Generale la costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico-culturale.

Nell’esplicazione dei propri compiti, il Consiglio Direttivo potrà dare delega, oltre al Presidente e ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni i quali, nell’ambito dell’incarico conferito, potranno rappresentare l’Associazione di fronte ai Terzi.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è formato da otto Soci Ordinari eletti dall’Assemblea Generale.
Ogni componente del Consiglio Direttivo dura in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
I posti del Consiglio, resisi vacanti nel corso del mandato biennale, verranno ricoperti da coloro che nelle precedenti elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà il più anziano.
Qualora un componente abbia sostenuto un mandato per meno di sei mesi, tale mandato non verrà conteggiato ai fine della ineleggibilità.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:

  • un Presidente, nella persona del Presidente Eletto del precedente mandato, qualora rieletto dall’Assemblea o, in caso contrario, scelto nel proprio ambito;
  • un Presidente Eletto, scelto tra i componenti rieleggibili nel mandato successivo;
  • un Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente Eletto, con avviso scritto trasmesso a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi almeno sette giorni prima. In casi urgenti, il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.
Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le votazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta per la quale ha votato il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto dal Segretario. Il Consiglio può riunirsi mediante video o teleconferenza.
Per la validità della riunione in video o teleconferenza è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e che possano seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, partecipare alla votazione e, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti: verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Art. 12 – La rappresentanza dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e, quindi, la firma sociale, tanto per gli atti di ordinaria che per quelli di straordinaria amministrazione, spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al Presidente Eletto, salvo quanto previsto dall’ultimo punto dell’art. 10.

Art. 13 – Il Presidente, che dura in carica due anni e non è rieleggibile:

  • presiede le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
  • sovrintende al coordinamento tecnico-organizzativo dell’Associazione;
  • sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell’Associazione compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo;
  • ha il potere di firma per la durata del suo mandato sui conti correnti bancari e/o postali;
  • può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale.

Art. 14 – Ove ritenuto necessario, può essere istituito il Collegio dei revisori dei Conti il quale, se nominato, è composto da un Presidente e da due membri, che vengono eletti dall’Assemblea Generale.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra i Soci Ordinari.
Il Presidente del Collegio può, tuttavia, essere scelto anche tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed, in tal caso, la sua retribuzione sarà fissata dall’Assemblea Generale all’atto della nomina per l’intero periodo di durata in carica, entro i limiti di quanto stabilito dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e rivede i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione. Ogni componente del Collegio dura in carica due anni e, fatta eccezione per il Presidente, se scelto tra i Revisori Contabili, non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 15 – Ove ritenuto necessario può essere istituito il Collegio dei probiviri il quale, se nominato, è composto da tre membri, scelti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari i quali durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il collegio dei Probiviri ha funzione conciliativa con il compito:

  • di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più essi e l’Associazione nel suo complesso; in quest’ultima eventualità, le controversi dovranno essere discusse davanti all’Assemblea Generale;
  • di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di socio ai sensi del precedente art. 6.

Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza, entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza. L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui sia parte l’Associazione sarà competente esclusivamente il Foro del luogo dove trovasi la sede legale dell’Associazione.
L’incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione.
Art. 16 – Tutte le cariche, ad eccezione di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, se scelto tra i Revisori Contabili, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 17 – E’ organismo dell’Associazione il comitato dei consulenti scientifici (o Advisory Board). Tale comitato sarà formato da personalità italiane o straniere, anche non socie, designate dal Consiglio Direttivo, particolarmente rilevanti nel settore dell’aterosclerosi, trombosi e biologia vascolare o, in generale, nel mondo scientifico.

 

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da associati o da soggetti terzi, pubblici e privati, e da proventi diversi.
Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il Patrimonio dell’Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.
Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 19 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Tale bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale, nel termine di cui all’art. 9.

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 1: Ammissione dei Soci

Coloro che vogliano divenire Soci, Ordinari o Aggregati, devono inviare domanda scritta al Consiglio Direttivo (qui di seguito, CD) dell’Associazione, attraverso un apposito modulo.

Alla domanda devono essere allegati:

  • curriculum vitae, contenente specifica indicazione del titolo di studio, dello stato di servizio o della posizione di studente;
  • fotografia in bianco e nero, formato tessera.

L’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal CD, che ne dà comunicazione scritta all’interessato.

REGOLAMENTO N. 2: Regolamento elettorale

In caso di elezioni delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo (di seguito CD) nomina la Commissione Elettorale (di seguito CE), composta da tre Soci Ordinari, che eleggono, nel loro seno, il Presidente del seggio. I soci che desiderino candidarsi a una delle cariche elettive dell’Associazione sono tenuti a presentare una richiesta scritta di candidatura, al CD, almeno trenta giorni prima dell’Assemblea Generale.
La CE sovrintende al regolare svolgimento di tutte le operazioni di voto, delle quali deve essere redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti della CE. Il CD curerà la preparazione del materiale elettorale, consegnandolo alla CE. Ogni scheda deve avere il timbro dell’Associazione e la firma del Presidente della CE.
Le operazioni di voto avvengono dopo la verifica dell’identità dell’elettore e del suo diritto al voto. In caso di delega, la CE verifica il diritto di voto del delegante e la regolarità della delega. Ogni socio con diritto di voto riceverà una scheda per sé e una per ciascuno dei rappresentati. Su tale scheda dovranno essere espresse le scelte di voto, in numero uguale o inferiore alla composizione di ciascuno organo elettivo. I voti devono essere espressi mediante l’indicazione del cognome del candidato e, in caso di omonimia, con l’aggiunta del nome o di altre indicazioni di riconoscimento.
Al termine delle operazioni di voto, la CE procederà allo spoglio delle schede, assegnando la preferenza ai candidati. La scheda è considerata nulla quando le preferenze espresse superino il massimo previsto per ciascun organo elettivo e in quei casi in cui la CE, a suo insindacabile giudizio, ritenga di non poter assegnare alcuna preferenza. Al termine dello scrutinio, la CE stilerà la graduatoria finale e la graduatoria degli eletti. Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente della CE leggerà in Assemblea Generale, ove possibile, il relativo verbale.

 

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